Le ceneri possono essere disperse in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri oppure in natura (per esempio in mare, nei laghi, nei fiumi e nei tratti liberi da natanti e da manufatti) o in aree private all’aperto, con il consenso del proprietario. E’ vietata nei centri abitati.
La dispersione è consentita nel rispetto della volontà del defunto, che può essere manifestata nei seguenti modi:
- manifestazione in vita della volontà dichiarata in una disposizione testamentaria (cioè volontà espressa, in vita, dal defunto, in uno scritto da depositare e pubblicare a cura di un notaio c.d. “testamento olografo”, oppure in un testamento pubblico oppure in un testamento segreto)
- iscrizione in vita ad Associazione legalmente riconosciuta, avente tra i propri scopi quello della cremazione del corpo dei propri associati
- in assenza dei punti 1) e 2) la volontà del defunto può essere espressa dal coniuge (o dal soggetto con legame comprovato dall’iscrizione nel registro delle unioni civili). In mancanza di queste figure, dal parente più prossimo entro il 6° grado e, in caso di esistenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta dei parenti di pari grado. Tale manifestazione è resa davanti all’Ufficiale di Stato Civile, che redige e sottoscrive il relativo processo verbale, previa identificazione dei dichiaranti tramite idoneo documento d’identità, in corso di validità. Il processo verbale può essere reso nel Comune di residenza in vita o di decesso del defunto o nel Comune di residenza del dichiarante.